Stai per iniziare lavori di riqualificazione e vuoi capire come usufruire degli incentivi fiscali per la casa?

Noi Compriamo Credito di Imposta ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze!

Le recenti disposizioni del Governo hanno allargato gli orizzonti per tutti coloro che desiderano effettuare interventi di riqualificazione edilizia sia che si tratti di case unifamiliari, sia plurifamiliari compresi i condomini. Gli incentivi esistenti, che garantivano un adeguato sistema di recupero fiscale sull’investimento, sono stati migliorati in modo determinante offrendo al cittadino la possibilità di recuperare il 110% dell’investimento effettuato. Uno sconto fiscale che supera addirittura l’importo della spesa e che può sostenere gli oneri della possibile cessione del credito.

Noi Compriamo Credito di Imposta è il portale dedicato alla cessione e all’acquisto di Credito d’Imposta relativo a interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus)

Passo dopo passo, dalla conoscenza della normativa fino a consigliarti sull’esecuzione e certificazione dei lavori di riqualificazione saprà condurti con sicurezza fino alla meta, rendendo questa esperienza e questo investimento redditizi per il tuo patrimonio.

É una maxi agevolazione fiscale che permette di riqualificare edifici - case unifamiliari, indipendenti, plurifamiliari, condomini - detraendo il 110% delle spese in cinque quote annuali.

Migliora le condizioni di detraibilità delle spese rispetto all'esistente EcoBonus ed è in vigore per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.

Possono farne richiesta i condomìni, persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, IACP, cooperative di abitazione, Onlus e società sportive.

A fine lavori la prestazione energetica dell'immobile deve migliorare di almeno due classi e se ciò non è possibile (ad esempio per gli immobili storici), la classe di approdo deve essere almeno di un grado superiore a quella di partenza.

Gli interventi obbligatori sono definiti trainanti e riguardano le strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti) e verticali (pareti generalmente esterne) e gli impianti di climatizzazione (caldaie, pompe di calore). Per avere accesso al Super Ecobonus deve essere necessariamente effettuato almeno uno di questi interventi.

Gli altri interventi di riqualificazione energetica, possono rientrare nella detrazione 110%, se effettuati congiuntamente a quelli trainanti.

L'immobile oggetto di riqualificazione deve essere conforme sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

Possono usufruire dell'agevolazione sia interi condomìni sia abitazioni singole (villette indipendenti e villette a schiera). Si può trattare di edifici esistenti ma anche di demolizioni e ricostruzioni. Si può richiedere sulla prima e seconda casa al netto della quota parte che riguarda le parti comuni dell'edificio.

Dall'agevolazione sono invece esclusi gli interventi su ville, castelli e case di lusso, corrispondenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

L'importo massimo agevolabile per isolamento termico con sistema a cappotto è il seguente:

  • 50.000 euro per unifamiliari
  • 40.000 euro per condomini fino a 8 unità immobiliari (moltiplicato per unità immobiliare)
  • 30.000 euro oltre 8 unità immobiliari (moltiplicato per unità immobiliare)

La somma spesa per effettuare i lavori è detraibile dalla dichiarazione annuale dei redditi in cinque anni. Ma la novità, introdotta dal Decreto Rilancio, è la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura da parte dei fornitori di beni e servizi che si rendono disponibili ad effettuarlo o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

É una maxi agevolazione fiscale che permette di effettuare interventi per lavori di messa in sicurezza e consolidamento strutturale in zona sismica 1,2 e 3, detraendo il 110% delle spese in cinque quote annuali e migliorando il valore e le condizioni di detraibilità delle spese rispetto al Sismabonus. La maxi agevolazione è in vigore per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.

La detrazione può essere usufruita sia dai soggetti passivi Irpef sia dai soggetti passivi Ires che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, a condizione che possiedano o detengano l'immobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a loro carico.

L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali e personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.

L'importo massimo agevolabile è di 96.000 euro.

Diversamente dal Super Ecobonus non c'è una limitazione sul numero di unità immobiliari cui può applicarsi.

La somma spesa per effettuare i lavori è detraibile dalla dichiarazione annuale dei redditi in cinque anni. Ma la novità, introdotta dal Decreto Rilancio, è la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura da parte dei fornitori di beni e servizi che si rendono disponibili ad effettuarlo o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Tra i tipi di interventi adatti al Super Sismabonus 110% sono inclusi ad esempio:

  • PLACCAGGIO AD ALTO SPESSORE
  • PLACCAGGIO A BASSO SPESSORE
  • RIPRISTINO STRUTTURALE RICOSTRUZIONE DI PILASTRI E TRAVI

È una detrazione fiscale per abbellire gli edifici delle nostre città consentendo di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa.

Può essere usufruito, infatti, da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese. Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Sono agevolabili i lavori realizzati

  • per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura;
  • gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.

Beneficiano della detrazione anche i lavori su:

  • grondaie e i pluviali;
  • parapetti e cornici.

Sono comprese nella nuova agevolazione fiscale anche altre spese correlate: dall'installazione dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall'Iva all'imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

Questo bonus consente lo sconto in fattura e la cessione del credito.

È una agevolazione che sostiene gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali.

È possibile usufruire di una detrazione del 50%, con il limite massimo di spesa di 96.000 sulle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2020 per un periodo di 10 anni.

I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l'agevolazione fiscale sono i seguenti:

  • manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni dei condomini)
  • manutenzione straordinaria
  • restauro e risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia.

Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l'impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d'uso.

Sono compresi nel restauro e risanamento conservativogli interventi finalizzati a conservare l'immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d'uso con esso compatibili.

Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare a un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.
Questo bonus consente lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Di seguito alcune delle soluzioni adatte al Bonus Ristrutturazione:

  • INTONACATURA DI MURATURE UMIDE
  • RIPRISTINO STRUTTURALE
  • RIPROFILATURA DI PILASTRI E TRAVI
  • CICLO PER LA POSA DI UN RIVESTIMENTO IN CERAMICA (x LOCALI UMIDI CON ISOLAMENTO ACUSTICO A PAVIMENTO)

È una agevolazione importante per i contribuenti che effettuano lavori di ristrutturazione volti a raggiungere determinati standard di risparmio energetico. Permette di riqualificare detraendo il 65% per i lavori su edifici singoli e fino al 75% per gli interventi in condominio.

Si affianca il Super Ecobonus 110%, che ne migliora il valore e le condizioni di detraibilità delle spese ed è in vigore per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Possono farne richiesta i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; le persone fisiche ovvero titolari di un diritto reale sull'immobile, condomini per gli interventi sulle parti comuni, inquilini, coloro che possiedono un immobile in comodato, familiari o conviventi che sostengono le spese.

Gli interventi interessati riguardano la riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria; gli interventi su strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti) e verticali (pareti generalmente esterne); l'installazione di pannelli solari; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Sono possibili altri interventi relativi all'efficientamento energetico dell'edificio.

Possono usufruire dell'agevolazione tutti gli edifici di qualsiasi tipologia.

L'importo massimo agevolabile è di:

  • 60.000 euro per le abitazioni (solo isolamento termico a cappotto)
  • 40.000 euro per i condomini moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio (solo per le parti comuni).

La detrazione fiscale Irpef è relativa alla spesa sostenuta per l'intervento, che ha comunque dei tetti massimi.
Il Decreto Crescita ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare la detrazione fiscale spettante per i lavori ammessi all'Ecobonus come sconto diretto in fattura.

I contribuenti potranno optare, in luogo della detrazione fiscale da ripartire in 10 anni, per l'applicazione diretta dello sconto sulla spesa sostenuta, importo che sarà decurtato dal totale del corrispettivo relativo ai lavori effettuati direttamente dall'impresa. Sarà l'impresa a recuperare l'importo mediante compensazione con modello F24 in 5 anni, con possibilità di ulteriore cessione del credito ai fornitori anche indiretti di beni e servizi.

È un'agevolazione indirizzata a sostenere interventi antisismici, con particolare riguardo all'esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1,2 e 3.

L'agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto, come in precedenza, su quelli adibiti ad abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive.

Per questi interventi la detrazione è del 50% su una spesa massima di 96.000 euro ripartiti in 5 anni.

Si può usufruire di una maggiore detrazione nei seguenti casi:

  • quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% delle spese sostenute;
  • se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80% delle spese sostenute.

Anche quando si usufruisce delle detrazioni maggiorate del 70 e dell'80% è obbligatorio ripartire la detrazione in 5 rate annuali di pari importo.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e ai soggetti passivi Ires.

Per gli interventi di adozione di misure antisismiche è stata prevista la possibilità di optare, invece che per la detrazione, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore. Non è possibile, invece, cedere il credito a istituti di credito e a intermediari finanziari.

È una nuova detrazione che combina due agevolazioni differenti migliorando la % di detraibilità quando si realizzano interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente:

  • alla riduzione del rischio sismico;
  • alla riqualificazione energetica.

In questi casi, dal 2018 si può usufruire di una detrazione pari:

  • all'80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
  • all'85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici sulle parti condominiali precedentemente indicate (75 o 85% su un ammontare non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio) e a quelle già previste per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali (pari al 70 o 75% su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio).

È una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per i seguenti interventi:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Danno diritto all'agevolazione anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. Pertanto, la detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile.

Hanno diritto all'agevolazione i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese.

Sono agevolabili anche le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.

In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per:

  • la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati
  • i lavori in economia.

Revisione analitica del tuo credito di imposta

Il decreto rilancio ha introdotto la possibilità di cedere le detrazioni sui lavori di ristrutturazione, sull’ecobonus, sul sismabonus e sul superbonus del 110% ricevendo il rimborso di quanto speso anche da intermediari finanziari.

Quali detrazioni puoi cedere

Se hai sostenuto o stai per sostenere spese

  • che danno diritto al Superbonus del 110% da dividere in 5 anni;
  • di ristrutturazione edilizia detraibili in 10 anni;
  • di riqualificazione energetica che danno diritto all’ecobonus o al sismabonus da dividere in 10 anni;
  • di recupero o restauro delle facciate degli edifici (bonus facciate) da dividere in 10 anni;
  • di installazione di impianti fotovoltaici;
  • di installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici;

L’opzione della cessione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi che danno diritto al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.

Potrai cedere a noi la detrazione ottenuta sotto forma di credito d’imposta

La cessione deve essere comunicata in via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle entrate: ci occuperemo noi di tutto.

TU costruisci, rinnovi, ristrutturi, Noi ti finanziamo

Credito di imposta per l'edilizia

Grazie alla cessione del credito i contribuenti possono ottenere ecobonus e sismabonus in contanti, in luogo del riconoscimento della detrazione in 10 o 5 anni.

La cessione del credito consente inoltre di accedere alle detrazioni fiscali per lavori in casa di riqualificazione energetica e miglioramento antisismico degli edifici anche ai contribuenti in no tax area.

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La CESSIONE DEL CREDITO può essere fatta in favore di banche (ma solo se il soggetto cedente è incapiente) o dei fornitori che si sono occupati della realizzazione degli interventi di manutenzione.
In caso di stabile condominiale, tutti i proprietari potranno cedere il proprio in favore in un unico soggetto cessionario.

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Requisiti per accedere a Bonus Casa ed Ecobonus

Bonus casa

La seguente tabella sintetizza gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie - ex art. 16 bis del DPR 917/86 soggetti all'obbligo di invio all'ENEA:

Ecobonus

La seguente tabella, che si riferisce alle condizioni d'accesso previste per il 2020, modificate dalla L77/2020, sintetizza gli interventi incentivabili con gli Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione.

Componenti e tecnologie

Tipo di intervento

Strutture edilizie

  • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno;
  • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi;
  • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno;

Infissi

  • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi

Impianti tecnologici

  • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
  • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto;
  • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamentodell'impianto;
  • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto;
  • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto;
  • microcogeneratori (Pe<50kWe);
  • scaldacqua a pompa di calore;
  • generatori di calore a biomassa;
  • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
  • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019);
  • teleriscaldamento;
  • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation.

Elettrodomestici1

solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal:
  1. 1° gennaio 2018 per le spese sostenute nel 2019
  2. 1° gennaio 2019 per le spese sostenute nel 2020
  • forni
  • frigoriferi
  • lavastoviglie
  • piani cottura elettrici
  • lavasciuga
  • lavatrici
  • asciugatrici

1 Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A.  Piani cottura e lavasciuga non sono classificati.

Componenti e tecnologie

Aliquota detrazione

  • SERRAMENTI E INFISSI
  • SCHERMATURE SOLARI
  • CALDAIE A BIOMASSA
  • CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A
50%
  • RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL'EDIFICIO
  • CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione evoluto
  • GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE
  • POMPE DI CALORE
  • SCALDACQUA A PDC
  • COIBENTAZIONE INVOLUCRO
  • COLLETTORI SOLARI
  • GENERATORI IBRIDI
  • SISTEMI di BUILDING AUTOMATION
  • MICROCOGENERATORI
65%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
((Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente)
70%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITA' MEDIA dell'involucro)
75%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO)
80%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO)
85%
BONUS FACCIATE
(interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell'edificio)
90%

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