É una maxi agevolazione fiscale che permette di riqualificare edifici - case unifamiliari, indipendenti, plurifamiliari, condomini - detraendo il 110% delle spese in cinque quote annuali.
Migliora le condizioni di detraibilità delle spese rispetto all'esistente EcoBonus ed è in vigore per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.
Possono farne richiesta i condomìni, persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, IACP, cooperative di abitazione, Onlus e società sportive.
A fine lavori la prestazione energetica dell'immobile deve migliorare di almeno due classi e se ciò non è possibile (ad esempio per gli immobili storici), la classe di approdo deve essere almeno di un grado superiore a quella di partenza.
Gli interventi obbligatori sono definiti trainanti e riguardano le strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti) e verticali (pareti generalmente esterne) e gli impianti di climatizzazione (caldaie, pompe di calore). Per avere accesso al Super Ecobonus deve essere necessariamente effettuato almeno uno di questi interventi.
Gli altri interventi di riqualificazione energetica, possono rientrare nella detrazione 110%, se effettuati congiuntamente a quelli trainanti.
L'immobile oggetto di riqualificazione deve essere conforme sotto il profilo edilizio ed urbanistico.
Possono usufruire dell'agevolazione sia interi condomìni sia abitazioni singole (villette indipendenti e villette a schiera). Si può trattare di edifici esistenti ma anche di demolizioni e ricostruzioni. Si può richiedere sulla prima e seconda casa al netto della quota parte che riguarda le parti comuni dell'edificio.
Dall'agevolazione sono invece esclusi gli interventi su ville, castelli e case di lusso, corrispondenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.
L'importo massimo agevolabile per isolamento termico con sistema a cappotto è il seguente:
- 50.000 euro per unifamiliari
- 40.000 euro per condomini fino a 8 unità immobiliari (moltiplicato per unità immobiliare)
- 30.000 euro oltre 8 unità immobiliari (moltiplicato per unità immobiliare)
La somma spesa per effettuare i lavori è detraibile dalla dichiarazione annuale dei redditi in cinque anni. Ma la novità, introdotta dal Decreto Rilancio, è la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura da parte dei fornitori di beni e servizi che si rendono disponibili ad effettuarlo o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.